crimini informatici
Con la legge 18 marzo 2008 nr.48, il legislatore italiano ha proceduto all’attuazione della convenzione sul CyberCrime, convenzione firmata a Budapest nel 2001.
Tramite questa legge sono state modificate alcune disposizioni sui reati informatici, nonché sono state inserite nuove figure di reato nel nostro codice penale.
Nello specifico sono state introdotte alcune modifiche circa le disposizioni inerenti il Falso Informatico, nonché introdotte nuove figure di reato relative alle firme elettroniche.
Sono stati altresì riformulate alcune specifiche inerenti i reati di danneggiamento informatico.
Ecco il riepilogo delle fattispecie di reato previste nel nostro Codice Penale dopo l'introduzione della legge 18 Marzo 2008 nr. 48 (sopra citata) nonchè dall’art.4 della legge 23 Dicembre 1993 n.547 :
- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)
- Trasmissione a distanza di dati (art. 623-bis c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)
- Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.)
- Attentato ad impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.)